Può essere richiesto dalle madri:
– residenti nel Comune;
– cittadine italiane o comunitarie, o straniere in possesso di carta di soggiorno;
– che non abbiano goduto di copertura previdenziale per maternità dall’INPS o da altro istituto o che ne abbiano goduto per un importo complessivo inferiore all’ammontare massimo del contributo (circa € 1.545,00 ). In quest’ultimo caso l’importo dell’assegno sarà corrispondente alla differenza.
– appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica (I.S.E.) non sia superiore ai limiti stabiliti annualmente (vedi tabella aggiornata).
L’assegno è corrisposto per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.
La richiesta deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
L’assegno viene erogato per 5 mensilità per ciascun figlio.
– Richiedere il modulo di domanda presso lo sportello di Punto Comune e presentarlo allo stesso compilato in ogni sua parte.
In caso di figli gemelli dovrà essere presentata una domanda per ogni neonato, allegando una sola dichiarazione sostitutiva.
La richiesta di assegno di maternità, alla nascita del 3° figlio, non esclude quella di assegno di nucleo familiare.
La domanda deve essere firmata dal richiedente in presenza del funzionario oppure può essere presentata già sottoscritta con allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Scarica anche i seguenti documenti |
---|
Istruzioni Assegno maternità |
Dettagli
Pagina aggiornata il 30/07/2024