Contrassegno europeo per i disabili

Il Contrassegno Europeo per i Disabili è un badge che consente ai titolari di parcheggiare in aree riservate e usufruire di agevolazioni per la mobilità. È riconosciuto in tutta l'Unione Europea, facilitando l'accessibilità.

I contrassegni per disabili, vengono rilasciati a richiesta degli interessati, dall’Ufficio Punto comune sito in Piazza Umberto I, 12.

Il modulo di richiesta può essere compilato e consegnato direttamente presso l’ufficio negli orari di apertura, tramite raccomandata o tramite pec all’indirizzo puntocomunesoriano@pec.it

Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 deI nuovo contrassegno di sosta per disabili e l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall’entrata in vigore del Decreto. A partire quindi da tale data, questo nuovo contrassegno (conforme al  Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) vale in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità

MODALITA’ DI RILASCIO E RINNOVO 

Il “Contrassegno o Permesso invalidi“ consiste in un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Soriano nel Cimino ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i. e può essere rilasciato in via definitiva con validità di 5 anni oppure in via provvisoria con validità variabile così come indicato nei verbali delle Commissioni Mediche dell’ASL e/o dell’INPS

Destinatari: Residenti a Soriano nel Cimino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di competenza (non in base alla percentuale d’invalidità)

Come richiederlo:
Le istanze devono essere presentate via pec utilizzando la casella di posta puntocomunesoriano@pec.it, mezzo posta raccomandata oppure fisicamente presso l’ufficio Punto Comune nei seguenti orari:

Giorno Orario di Apertura
Lunedi 9:30 – 13:00
Martedì 9:30 – 13:00 / 15:30 – 17:00
Mercoledì 9:30 – 13:00
Giovedi 15:30 – 17:00
Venerdì 9:30 – 13:00

Per ottenere un nuovo permesso, occorre:
– compilare e firmare  l’apposito modulo
– inoltrare l’istanza all’ufficio Punto Comune tramite pec (puntocomunesoriano@pec.it), posta raccomandata o fisicamente all’ufficio Punto Comune sito in piazza Umberto I, 12
insieme ai seguenti documenti:
– Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro)
– Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’ASL con il riconoscimento dell’art. 381 del DPR 495/1992    oppure
– Copia del verbale della commissione medica integrata rilasciato dall’INPS con il riconoscimento dell’art. 381 del DPR 495/1992  (anche se contenente ..omissis.. sui dati del richiedente)
– Fototessera recente (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sul contrassegno stesso

Per rinnovare il permesso scaduto,  occorre:
(per i contrassegni con validità 5 anni)
– compilare e firmare  l’apposito modulo
– inoltrare l’istanza all’ufficio Punto Comune tramite pec (puntocomunesoriano@pec.it), posta raccomandata o fisicamente all’ufficio Punto Comune sito in piazza Umberto I, 12
insieme ai seguenti documenti:
– Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro)
– Dichiarazione del Medico di famiglia su Ricettario Regionale che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno
– Fototessera recente (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sul contrassegno stesso

(per i contrassegni con validità inferiore ai 5 anni)
– compilare e firmare  l’apposito modulo
– inoltrare l’istanza all’ufficio Punto Comune tramite pec (puntocomunesoriano@pec.it), posta raccomandata o fisicamente all’ufficio Punto Comune sito in piazza Umberto I, 12
insieme ai seguenti documenti:
– Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro)
– Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’ASL con il riconoscimento dell’art. 381 del DPR 495/1992 oppure
– Copia del verbale della commissione medica integrata rilasciato dall’INPS con il riconoscimento dell’art. 381 del DPR 495/1992 (anche se contenente ..omissis.. sui dati del richiedente)
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale del verbale rilasciato dall’INPS e sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (in caso di presentazione del verbale dell’INPS)
– Fototessera recente (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sul contrassegno stesso

MODALITA’ DI UTILIZZO

Si ricorda che l’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.
E’ severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l’applicazione delle previste sanzioni.
Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo.
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l’Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva.

Il contrassegno, esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza (con l’osservanza dei diversi limiti di velocità prescritti al riguardo) consente:
– il transito: nella ZTL previo comunicazione con il comando di Polizia Locale
– la sosta: nei posti riservati in via generica ai disabili su suolo pubblico senza esposizione del disco orario e gratuitamente nelle zone a pagamento su suolo pubblico (strisce blu)

Il permesso non consente di sostare:
– nei parcheggi personali, identificati da una palina che riporta un numero progressivo; lo stesso numero si trova sul permesso della persona disabile titolare di quel parcheggio personale.
– nei luoghi ove vige il divieto di fermata come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada
– nei luoghi ove vige il divieto di sosta con rimozione coatta

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA E/O IN CASO DI DECESSO.

In caso di rinnovo la restituzione (del permesso scaduto) dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso.

Dettagli

Pagina aggiornata il 08/05/2025

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