Sposarsi a Soriano
1.1 Requisiti del richiedente
Per la celebrazione del matrimonio civile, la prenotazione della data della celebrazione, si effettua all’atto della richiesta di pubblicazioni o successivamente. L’ora della celebrazione dovrà essere concordata con l’Ufficio, tenuto conto delle disponibilità e delle esigenze di servizio.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile a SORIANO NEL CIMINO, su richiesta del Sindaco di un altro Comune o Console italiano all’estero, devono, innanzitutto, telefonare a questo Ufficio (0761/742210-742212) al momento delle pubblicazioni presso il Comune di residenza o Consolato, richiedendo al Comune di SORIANO NEL CIMINO la disponibilità alla celebrazione
I futuri sposi, una settimana prima della celebrazione, dovranno confermare la prenotazione del matrimonio civile telefonando all’Ufficio Matrimoni (tel. 0761-742210-742212).
Dovranno altresì comunicare la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C.) o la scelta della Legge da applicare ai Rapporti Patrimoniali (art. 30 Legge 218/95) da dichiarare nell’atto di matrimonio.
Gli sposi che celebreranno il matrimonio civile a SORIANO NEL CIMINO, su richiesta del Sindaco di un altro Comune o Console italiano all’estero, devono presentarsi almeno quindici giorni prima della celebrazione con:
– la richiesta del Sindaco del Comune di residenza o del Consolato italiano all’estero,
– i documenti di identità,
– i documenti di identità dei rispettivi testimoni
Inoltre dovranno comunicare:
– la scelta del regime patrimoniale;
Se il cittadino non conosce perfettamente la lingua italiana,deve farsi assistere durante la celebrazione del matrimonio da un interprete.
Per i matrimoni che devono essere celebrati il sabato pomeriggio e la domenica mattina, in caso di impedimento improvviso i nubendi devono avvisare i Vigili Urbani in Tel. 0761/74 4270
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile (art.84 e seguenti ). Nel giorno stabilito, l’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato), nella Casa Comunale, celebra il matrimonio alla presenza di due testimoni maggiorenni, uno per ciascun sposo (possono essere anche parenti).
Sarà data lettura agli sposi degli artt. 143 – 144 – 147 del Codice Civile, seguirà la lettura dell’atto di matrimonio e lo scambio delle fedi (facoltativo).
Nell’atto viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, previo preavviso all’Ufficio di Stato Civile, all’atto della prenotazione del matrimonio.
Eventuali addobbi floreali sono a totale carico degli sposi
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
AGRITURISMO IL PARCO DEI CIMINI
SALA DELLE ARMI C/O CASTELLO ORSINI IN VIA DELLA ROCCA
Versamento di Euro 300,00* effettuato con pagoPA causale del versamento Celebrazione Matrimonio civile
Una volta effettuate il versamento entro sette giorni si dovrà inviare la ricevuta al N. di FAX 0761/742252
La somma sopra citata non dovrà essere pagata per chi sposa nella sala Consigliare
Occorre presentarsi con:
a) 1 sola marca da bollo (da euro 16.00) se entrambi i nubendi sono residenti a SORIANO NEL CIMINO
b) 2 marche da bollo (ognuna da euro 16.00) se uno degli sposi è residente in altro Comune
In caso di mancata celebrazione dell’Unione civile non è previsto il rimborso delle somme versate.
Nel caso in cui la disdetta della prenotazione pervenga prima dei 30 gg. dalla celebrazione, può essere chiesto il rimborso della tariffa pagata.
4.1 Requisiti del richiedente
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie – la pubblicazione non può essere effettuate prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio – per:
- Cittadini italiani di cui almeno uno residente a SORIANO NEL CIMINO interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
- Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).
Le pubblicazioni vengono affisse on line sul sito web del Comune di SORIANO NEL CIMINO per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni.
Termine di conclusione:
Il procedimento di pubblicazioni matrimonio si conclude entro 60 giorni.
Tempi medi:
50 giorni.
IL MATRIMONIO DEVE ESSERE CELEBRATO ENTRO 180 GIORNI DALLE PUBBLICAZIONI.
Occorre prendere un appuntamento, anche telefonico, in orario d’ufficio, per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi .
- I nubendi, entrambi di cittadinanza italiana, di cui almeno uno residente a SORIANO NEL CIMINO , possono:
telefonare ai numeri 0761/742210 -12 Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 17.00
- Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune.
N.B.
– La data del matrimonio sarà fissata dai nubendi insieme all’Ufficiale di Stato Civile al momento dell’appuntamento delle pubblicazioni e in seguito alla verifica della disponibilità delle date e degli ambienti.
5.1 CITTADINI ITALIANI
Al momento dell’appuntamento:
- Documento d’identità in corso di validità di entrambi gli sposi
- Documento d’identità in corso di validità anche dei testimoni.
Inoltre:
1. Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di SORIANO NEL CIMINO;
2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.
Casi particolari:
– La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale, nella fattispecie, Tribunale di Viterbo , con certificazione della Corte d’Appello ROMA
– La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale di cui sopra;.
Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.
Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall’art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all’estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.
5.2 CITTADINI STRANIERI
La documentazione rilasciata dall’autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, con istanza all’ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione;
occorre presentare:
-Nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Viterbo (Piazza del Plebiscito) ; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00). Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può esere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).
I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:
- Il cittadino di Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione);
- Il cittadino del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio).
- Il cittadino della Norvegia deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
- Il cittadino della Polonia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
- Il cittadino della Svezia, residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con Apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
- Il cittadino degli Stati Uniti deve produrre:
– dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, in VITERBO ; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);
– atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) condue testimoni, redatto davanti all’Autorità Italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale di Viterbo o Notaio.
- Il cittadino dell’Australia deve produrre:
– dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, di Viterbo munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);
– atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile)
– il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell’atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell’Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune: se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
- nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
- con certificato del proprio Consolato in Italia;
- su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
– Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale (Tribunale di Viterbo con certificazione della Corte d’Appello di Roma
Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare: 1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06 802121 (telefonare prima per appuntamento);
- copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- documento d’identità valido.
5.3 Iter procedura
Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:
– entrambi i nubendi personalmente
– lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia
Affigge all’Albo Pretorio on line l’atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni. Le pubblicazioni on line sono consultabili collegandosi a “Pubblicazioni on line” sul sito del Comune di SORIANO NEL CIMINO
Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà:
1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
1. all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.
In caso occorra verificare la data delle pubblicazioni (perché si è dimenticata o per altro motivo) è possibile contattare gli operatori che gestiscono l’agenda delle prenotazioni al numero 0761/742210-12, nei seguenti orari:
Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00;Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 17.00
All’Ufficio, per l’acquisizione dagli altri Enti e Uffici eventualmente coinvolti, della documentazione utile alla celebrazione del matrimonio possono essere necessari oltre 60 giorni precedenti alla data del matrimonio stesso.
Si suggerisce quindi di prenotare l’appuntamento per la pubblicazione con congruo anticipo rispetto alla data ipotizzata per il matrimonio (almeno due mesi prima).
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