Utilizzo Loghi Comunali
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI CULTURALI
UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE
Premesso che lo stemma è il segno distintivo e individualizzatore del comune, l’art.6 comma 2 TUOEL demanda all’autonomia dell’ente locale e cioè allo statuto la sua determinazione. Lo stemma forma oggetto di proprietà da parte dell’ente che, pertanto, esercita facoltà e poteri propri di questo diritto: anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione del titolo ma anche contro un uso improprio o comunque non consentito.
La tutela dello stemma, come elemento grafico rappresentativo dell’identità dell’ente, è riconducibile nell’ambito della tutela civilistica che l’ordinamento riserva al diritto al nome, prevista dall’art. 7 cod. civ., che costituisce la sede naturale ove l’amministrazione locale può risolvere eventuali violazioni del relativo diritto.
Alla luce di quanto sopra ogni soggetto organizzatore di eventi e/o manifestazioni dovrà rivolgere istanza all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere la concessione del patrocinio, nelle modalità e forme previste dal vigente Regolamento Comunale e comunque non potrà prescindere da una preventiva comunicazione sulla natura e programma della manifestazione per la quale si richiede il riconoscimento da parte dell’Ente.
Ogni utilizzo non autorizzato od improprio , pertanto, può essere considerato come usurpazione del titolo e quindi punito a norma di legge.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE