Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività
ATTENZIONE: si ricorda che, per gli esercizi di somministrazione, la mancata riapertura entro il termine di 12 mesi comporta la decadenza dell’autorizzazione e del titolo abilitativo (art. 64, comma 8, D.Lgs. 59/2010), mentre, per il vicinato, comporta la chiusura dell’esercizio da parte del sindaco (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 114/1998)
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- Data di creazione 26/04/2021
- Ultimo aggiornamento 26/04/2021