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Accesso operatore comunale
 

Sposarsi a Soriano

1.1 Requisiti dei richiedenti

 

Per la celebrazione del matrimonio civile, la prenotazione della data della celebrazione si effettua all’atto della richiesta delle pubblicazioni presso uno dei comuni di residenza dei nubendi. L’ora della celebrazione dovrà essere concordata con l’Ufficio, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze di servizio.

 

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile a SORIANO NEL CIMINO, su richiesta del Sindaco di un altro Comune o Console italiano all’estero, dovranno, innanzitutto, telefonare all’ufficio di Stato Civile (0761/742210-742212).

 

1.2 Conferma della Prenotazione

 

I futuri sposi, una settimana prima della celebrazione, dovranno confermare la prenotazione del matrimonio civile telefonando all’Ufficio di Stato Civile (tel. 0761-742210-742212).

 

Dovranno altresì comunicare la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C.) da dichiarare nell’atto di matrimonio.

 

1.3 Istruzioni

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile (art.84 e seguenti) e nell’atto viene dichiarata la scelta di separazione dei beni.

Nel caso di impedimento a presentarsi  al matrimonio convenuto per il sabato pomeriggio o la  domenica mattina, i nubendi DOVRANNO contattare i Vigili Urbani al 0761/744.270.

 

Nel giorno stabilito e nella Casa Comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) celebra il matrimonio alla presenza di due testimoni maggiorenni, uno per ciascun sposo (possono essere anche parenti).

Sarà data lettura agli sposi degli artt. 143, 144, 147 e 315bis del Codice Civile, e facoltativamente, del’atto di matrimonio. Anche lo  scambio delle fedi è facoltativo.

Eventuali addobbi floreali sono  a  totale carico degli sposi.

I nubendi devono trovarsi nella libertà di contrarre matrimonio (ved. art. 86 del Codice Civile).

Se entrambi i nubendi SONO RESIDENTI nel territorio di Soriano nel Cimino e vogliono contrarre matrimonio a Soriano nel Cimino, dovranno recarsi in Comune presso l’Ufficio di Stato Civile con una marca da bollo da 16 Euro e i relativi documenti d’identità, per richiedere le pubblicazioni, che avranno la durata di 8 giorni + 3 in Albo Pretorio (per eventuali opposizioni) e 180 giorni di tempo per concordare con l’Ufficio di stato civile la data per lo svolgimento del rito.

Se entrambi i nubendi SONO RESIDENTI a Soriano nel Cimino, ma vogliono contrarre matrimonio fuori dal territorio comunale, dovranno recarsi all’Ufficio di Stato Civile con una marca da bollo da 16 euro in più per richiedere anche un atto di delega che verrà inviato al Comune dove sarà svolta la cerimonia.

I nubendi NON RESIDENTI nel Comune di Soriano nel Cimino e che vogliono sposarsi nel territorio comunale, dovranno rivolgersi presso il Comune di residenza di uno dei nubendi per richiedere le pubblicazioni e l’atto di delega che verrà spedito al Comune di Soriano nel Cimino.

Nel caso di DIVERSA RESIDENZA di UNO dei nubendi, è necessario premunirsi presso ll’Ufficio di Stato Civile ove richiedere le pubblicazioni, di un’ulteriore marca da bollo da 16 euro.

Al termine delle pubblicazioni e dopo l’invio dell’atto delega da parte del Comune dove sono state richieste, entrambi i nubendi NON RESIDENTI dovranno necessariamente inviare alla casella di posta: francesco.biagi@comune.sorianonelcimino.vt.itla seguente documentazione:

– Carte identità dei nubendi;
– Carte identità dei due testimoni;
– Carta identità di un’eventuale celebrante scelto dai futuri sposi.

Nel caso di un celebrante scelto dai nubendi, questi dovranno anche fornire un contatto email del delegato, al quale inviare un atto di delega per le funzioni di Ufficiale di Stato Civile che dovrà sottoscrivere per poter celebrare il matrimonio.

In caso di matrimonio concordatario o religioso presso il Comune di Soriano nel Cimino, i nubendi dovranno recarsi presso la Chiesa di loro preferenza e presi gli accordi con il Parroco, potranno recarsi presso il Comune a richiedere le pubblicazioni.

Entro 7 giorni prima del matrimonio, andrà effettuato il Versamento di Euro  300,00* tramite pagoPA,  causale del versamento “Diritti Celebrazione Matrimoni”, inserendo nella Causale Libera la data del matrimonio e i cognomi dei nubendi.

Si prega di inviare la ricevuta alla casella pec: anagrafe@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it per accelerare le pratiche amministrative.

* N.B.

In caso di mancata celebrazione dell’Unione civile non è previsto il rimborso delle somme versate;
Il rimborso della tariffa potrà essere richiesto soltanto in caso di disdetta da far pervenire a questo ufficio, entro e non oltre 30 giorni prima della celebrazione del matrimonio.

5.1. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni  Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.

Casi particolari:

– La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale, nella fattispecie, Tribunale di Viterbo , con certificazione della Corte d’Appello ROMA

– La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale di cui sopra;.

Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in  Italia.

Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall’art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all’estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.


5.2 CITTADINI STRANIERI

La documentazione rilasciata dall’autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, con istanza  all’ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione;

occorre presentare:

-Nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Viterbo (Piazza del Plebiscito) ; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00). Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,  Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può esere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).


I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:

  1. Il cittadino di Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione);
  2. Il cittadino del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio).
  3. Il cittadino della Norvegia deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
  4. Il cittadino della Polonia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
  5. Il cittadino della Svezia, residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con Apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
  6. Il cittadino degli Stati Uniti deve produrre:

– dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, in VITERBO ; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);

– atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) condue testimoni, redatto davanti all’Autorità Italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale di Viterbo  o Notaio.

  1. Il cittadino dell’Australia deve produrre:

– dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, di  Viterbo  munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);

– atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile)

– il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell’atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell’Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.

N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune: se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:

  • nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
  • con certificato del proprio Consolato in Italia;
  • su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

– Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale (Tribunale di Viterbo con certificazione della Corte d’Appello di  Roma

 Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare: 1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06 802121 (telefonare prima per appuntamento);

  1. copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
  2. documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
  3. documento d’identità valido.

5.3 Iter procedura

Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:

– entrambi i nubendi personalmente

– lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.


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