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Accesso operatore comunale
 

4 Febbraio 2022

Avviso a tutti gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.)

Dal  01/01/2022 sono in vigore le nuove tariffe a carico degli operatori della filiera agroalimentare, destinate al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, previste   dal    Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Il D.Lgs. n. 32/2021  ha ampliato le  tipologie  di attività soggette  a pagamento delle  tariffe, destinate  al finanziamento dei  controlli  ufficiali  in materia di  sicurezza alimentare,  determinando una riduzione degli importi che vengono definiti in base al livello di rischio associato ai laboratori/stabilimenti e non più alla quantità di produzione. La norma, quindi, mira, in linea con gli orientamenti  europei,  a  premiare  gli operatori virtuosi (con riduzione della frequenza dei C.U.), a migliorare il sistema dei controlli ufficiali e, di conseguenza, a ridurre i relativi costi complessivi.

Entro il 31 gennaio gli operatori della filiera agroalimentare dovranno presentare alla U.O.S.D. SIAN, mezzo PEC all’indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell’applicazione delle tariffe, riferita all’anno precedente e corredata di copia del documento di identità in corso di validità dell’operatore che sottoscrive la dichiarazione stessa.

  • .: l’ASL di Viterbo applicherà la tariffa prevista ai sensi dell’articolo  17,  comma  2  del D.Lg n. 32/2001 anche in assenza di autodichiarazione (la presentazione della dichiarazione sostitutiva è importante soprattutto per le imprese alimentari che svolgono una o più delle attività riportate nell’elenco delle imprese assoggettabili alle tariffe). Per gli anni successivi non sarà necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, se non nei casi di variazioni che possano determinare modifiche nell’applicazione delle tariffe.

 

Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per gli stabilimenti assoggettati, l’autorità competente, entro il 31 marzo, provvederà alla determinazione della tariffa sulla scorta di quanto dichiarato, della tipologia dell’attività svolta e della classe di rischio attribuito. Nell’avviso di pagamento della tariffa, inviato via PEC, saranno contenute  le istruzioni/modalità per l’effettuazione del pagamento stesso, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.

Il pagamento della tariffa non è dovuto dall’operatore che:

  • NON ha commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti, una quantità superiore al 50% della propria merce;
  • ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;
  • ha iniziato l’attività in data successiva al 1° luglio;
  • ha operato nell’ambito della produzione primaria e attività associate;
  • ha cessato l'attività.

Le tariffe del D.Lgs. n. 32/2021 sono applicate a prescindere dall’esecuzione del C.U. Per maggiori informazioni consultare  DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.62 del 13-3-2021)

Fonte: https://www.asl.vt.it/Prevenzione/SIAN/sian.php 

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