Il 16 giugno 2021 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2021. Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate:
– prima rata, 50%, entro il 16 giugno
– seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre.
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente come riepilogate nella tabella in Aliquote e Detrazioni di imposta.
Chi deve pagare l’IMU:
• i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di
fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale;
• i locatari finanziari in caso di leasing;
• i concessionari di aree demaniali;
• l’amministratore per gli immobili in multiproprietà.
Agevolazioni per emergenza COVID-19
Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU.
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Ai sensi dell’art. 78 del D.L. 104/2020 l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.
Pensionati esteri
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune I855
• mediante modello F24 semplificato presso le banche o gli uffici postali;
Codici Tributo
• 3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze 3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 3916: Aree fabbricabili;
• 3918: Altri fabbricati;
• 3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille);
• 3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille);
• 3939:Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
Entro il 30 giugno 2021 deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica la dichiarazione IMU relativa alle variazioni 2020 nei soli casi previsti.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.sorianonelcimino.vt.it