Ai sensi all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare, gli elettori affetti da grave infermità, che non possono allontanarsi dal proprio domicilio, possono, in occasione delle consultazioni elettorali, esercitare il proprio diritto di voto presso la loro abitazione.
Possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravissime infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il 16 Agosto e il 5 Settembre , una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Nei casi di concomitante svolgimento con i referendum di consultazioni elettorali amministrative, si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune al 0761/742.210-212